detrazione degli  interessi nell’acquisto di immobile da ristrutturare


 

c.m. 26.01.2001, n. 7/E

 

Nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, per individuare la categoria di opere che permette la detrazione per interessi dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto, è necessario far riferimento all’art.  31, c. 1, lett., d), L. 457/1978.

L'agevolazione sarà pertanto esclusa nel caso in cui l'immobile sia soggetto ad opere differenti da quelle individuate da tale articolo.

 

Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro due anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazione amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d'imposta.

 

È opportuno precisare, infine, che la fattispecie prevista dall’art.  13-bis, c. 1, lett. b), riguarda i mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, mentre il c. 1-ter dello stesso articolo prevede una detrazione d'imposta a fronte di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

 

Pertanto, ricorrendo l'ipotesi di mutuo per l'acquisto dell'immobile, ancorché oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, le condizione e le modalità per poter beneficiare della detrazione sono indicate nella lettera b) del c. 1 dell’art. 13-bis.

 

Di contro, nell'ipotesi di mutuo contratto per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile, si devono applicare le disposizioni contenute nel comma 1-ter dello stesso articolo.